Statuto e Atto Costitutivo dell'Associazione Italia Digitale

Di seguito puoi avere visione dello Statuto e dell'Atto Costitutivo dell'Associazione Italia Digitale.

Lo Statuto è il contratto con il quale i soci convengono in merito ai principi e alle regole fondamentali sulla vita dell'ente, il suo funzionamento, l'ordinamento interno e gli scopi sociali. L'Atto Costitutivo è il documento fondante dell'organizzazione attraverso il quale i soci formalizzano la costituzione della stessa, definendone le caratteristiche principali e le finalità che deve perseguire.

Lo Statuto dell'Associzione

Denominazione - sede - ART. 1

E’ costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice civile, una associazione che assume la denominazione “ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIGITALE”. L’associazione ha la sede legale a Bologna in Via Goito, 9 e la sua durata è illimitata. Ogni variazione di indirizzo non prevede modifica statutaria. L'associazione, inoltre, non risponde di alcuna obbligazione presente, passata e futura assunta dal suo presidente e/o dagli organi dirigenziali se non preventivamente autorizzata dal consiglio.

Scopo – Finalità ART. 2

L’associazione non ha finalità di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria. Gli utili e gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 3

L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa intende operare nel settore della tecnologia, dell'innovazione, dell’assistenza sociale e, in generale, della promozione della cultura del digitale e delle nuove tecnologie, svolgendo le seguenti attività primarie:
- Promuovere la diffusione ed corretto uso delle tecnologie all’interno della società dell’informazione, mediante strumenti ed attività di comunicazione anche didattica;
- Promuovere il dibattito sociale e scientifico, anche nell’ambito della comunità scientifica;
- Collaborare con Università e Centri di Ricerca in ambito italiano, europeo ed internazionale;
- Organizzare eventi, lezioni, tavole rotonde, per finalità formative;
- Pubblicare paper, studi e ricerche;
- Erogare assegni di ricerca e borse di studio;
- Sponsorizzare, realizzare e patrocinare eventi, anche culturali e scientifici;
- Partecipazione a bandi indetti a livello nazionale, europeo ed internazionale per lo svolgimento di attività legate allo statuto;
- Promuovere la solidarietà sociale sul territorio e la divulgazione dell’informazione tramite progetti ad hoc;
- promozione e sostegno di iniziative dirette all'aiuto delle persone anche costituendo un fondo di solidarietà, attraverso contribuzioni spontanee, contributi dei soci nelle forme e nei modi stabiliti dal Consiglio o attività sportive e ricreative dell'associazione e ogni altro contributo di enti pubblici e privati a favore di iniziative che rientrino nella sua sfera di azione.
- svolgimento di qualsiasi attività culturale e ricreativa lecita e conforme agli obiettivi;
- possibilità di stabilire rapporti di convenzione con istituti pubblici e privati;
- poter ricevere contributi, sovvenzioni e sponsorizzazioni a enti privati o statali;
- promozione e divulgazione del progetto on line tramite i nostri canali Social e le nostre pagine web e anche in loco durante i nostri eventi;
- utilizzo di mezzi di informazione - soprattutto internet, social network, email, social video network - per fare informazione e per ottenere visibilità anche attraverso la produzione di pamphlet, volantini, bollettini, opuscoli, libri, adesivi;

ART. 4

La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.

Soci - ART. 5

Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto. Sono ammessi a soci, pertanto, persone fisiche e giuridiche, enti ed associazioni dotate di personalità giuridica. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. L’Associazione potrà in ogni momento e con qualsiasi mezzo, dichiarare o meno che un socio faccia parte e/o abbia fatto parte della compagine associativa.

ART. 7

La qualifica di socio da’ diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
- a godere dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche, enti o associazioni il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari. I soci minorenni non hanno diritto al voto attivo e passivo, come meglio specificato nell’art. 16 del presente Statuto.

ART. 8

I soci sono tenuti: - all’osservanza dello Statuto, dell’eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi; - al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. Perdita della qualifica di socio

ART. 9

La qualifica di socio non è temporanea e si perde per recesso, esclusione e decesso.

ART. 10

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione. Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata.
Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

ART. 11

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

Risorse economiche - Fondo Comune - ART. 12

L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari, ivi inclusi i fondi erogati nell’ambito di bandi nazionali, europei ed internazionali;
d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazio­ne né all'atto del suo scioglimento.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Esercizio Sociale - ART. 13

L’esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all’Assemblea degli associati. Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con distinzione tra quella attinente all’attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti. Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Organi dell’Associazione - ART. 14

Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea generale dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vicepresidente.

Assemblee - ART. 15

L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

ART. 16

L’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell’Assemblea straordinaria. In particolare sono compiti dell’Assemblea ordinaria:
a) elezione del Consiglio direttivo stabilendone il numero dei componenti;
b) approvazione del rendiconto economico-finanziario;
c) approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;
d) approvazione di eventuali Regolamenti; e) deliberazione in merito al rigetto e all’esclusione dei soci.

ART. 17

L’assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.

ART. 18

La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione; tale avviso potrà altresì essere inviato via email, a tutti i soci, ovvero pubblicato sul sito della associazione. Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico - finanziario. L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale (se nominato) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell’Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di cinque associati. L’ assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

ART. 19

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Consiglio Direttivo - ART. 20

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall’Assemblea. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente. Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata A/R o fax o PEC da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente. I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione.
Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio: a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari; b) redigere il rendiconto economico - finanziario; c) predisporre gli eventuali regolamenti interni; d) stipulare gli atti e contratti inerenti all’attività sociale; e) deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati; f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione; g) decidere in merito alla direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione; h) predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obbiettivi raggiunti da sottoporre all’Assemblea; i) presentare il piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale; l) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale; m) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse; n) decidere in merito alla partecipazione a bandi, alla partecipazione, alla organizzazione ed al patrocinio di eventi, alla erogazione di borse ed assegni, a promuovere collaborazioni; o) a dare esecuzione alle decisioni dell’Assemblea.

ART. 21

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell’Assemblea dei soci immediatamente successiva. Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l’assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Presidente e Vice Presidente - ART. 22

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

Segretario e Tesoriere - ART. 23

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l‘acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento. Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti dell’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nelle ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali - ART. 24

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio Sindacale, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Scioglimento - ART. 25

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentito l’organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Clausola compromissoria

ART. 26

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell’Associazione, sarà competente il tribunale di Milano, che deciderà secondo legge italiana.

Norma finale - ART.27

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti. Il presente Statuto è stato approvato dai tutti i soci.

L'Atto Costitutivo

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

È costituita tra i Signori:

Cosmano Lombardo nato a ***** il ******, residente in ***** CF: ******
Marco Quadrella nato a ****** il ******, residente in ****** CF: ******
Giorgio Taverniti nato ****** il ******, residente in ******CF: ******

L‘Associazione culturale denominata “ASSOCIAZIONE ITALIA DIGITALE

Art. 2

L’associazione ha sede a Bologna in Via Goito,9.

Art. 3

L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa intende operare nel settore della beneficenza e dell’assistenza sociale e socio-sanitaria svolgendo le seguenti attività primarie:
- Promuovere la solidarietà sociale sul territorio e la divulgazione dell’informazione tramite progetti ad hoc divulgati tramite i nostri canali Social e le nostre pagine web ed anche in loco durante i nostri eventi.
- promozione e sostegno di iniziative dirette all'aiuto delle persone anche costituendo un fondo di solidarietà, attraverso contribuzioni spontanee, contributi dei soci nelle forme e nei modi stabiliti dal Consiglio o attività sportive e ricreative dell'associazione e ogni altro contributo di enti pubblici e privati a favore di iniziative che rientrino nella sua sfera di azione.
- svolgimento di qualsiasi attività culturale e ricreativa lecita e conforme agli obiettivi
- possibilità di stabilire rapporti di convenzione con istituti pubblici e privati
- poter ricevere contributi, sovvenzioni e sponsorizzazioni a enti privati o statali
- promozione e divulgazione del progetto on line tramite i nostri canali Social e le nostre pagine web e anche in loco durante i nostri eventi.
- utilizzo di mezzi di informazione soprattutto internet, social network, email, social video network per fare informazione e per ottenere visibilità anche attraverso la produzione di pamphlet, volantini, bollettini, opuscoli, libri, adesivi;

Art. 4

L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazio¬ne né all'atto del suo scioglimento.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 5

Le norme sull’ordinamento, sull’amministrazione e sui diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione, sono riportate nello statuto sociale.

Art. 6

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione viene costituito:

  • Presidente: Cosmano Lombardo
  • Vice Presidente: Marco Quadrella
  • Segretario: Giorgio Taverniti

Bologna, lì 17/02/2017